Pronta risposta del Direttore delle Agenzie delle Dogane sul recupero accise e macchine forestali
IIl Cluster aveva interpellato in data 2 febbraio 2026 il Direttore della Direzione accise in merito alle differenti interpretazioni tra i vari uffici sul calcolo del recupero accise per i macchinari forestali.
Il Direttore, che ringraziamo, ha prontamente risposto. Riportiamo la parte essenziale dei chiarimenti ricevuti: “restano esclusi dal beneficio quei mezzi d’opera gommati abilitati alla circolazione su rete stradale ovvero immatricolati e targati. Tale destinazione d’uso ne determina, pertanto, la collocazione al di fuori del punto 9 della Tabella A allegata al D.lgs.504/1995.
È utile alla trattazione, rammentare quanto contenuto nella relazione illustrativa al citato D.lgs 43 del 28 marzo 2025, per quanto concerne la modifica del punto 9 della tabella A. In tale contesto, viene prevista una maggiore predeterminazione del precetto normativo, con specificazione dei requisiti “tributari” che devono caratterizzare i motori fissi, in particolare se installati su macchine operatrici semoventi, pur esse ammesse all’agevolazione (escavatrici, ruspe, ecc.). Si dà in tal modo certezza agli operatori del comparto e si preserva l’azione degli uffici dell’Agenzia delle dogane circa l’ambito applicativo del beneficio, con chiara esclusione di quei mezzi d’opera gommati (ad es., carrelli, mezzi di movimentazione di cose, ecc.) abilitati alla circolazione su rete stradale pubblica, ovvero immatricolati e targati. Tale ultima destinazione d’uso ne determina la collocazione al di fuori del punto 9 della Tabella A allegata al TUA.” e inoltre: “le variazioni in aumento dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilite con i decreti adottati ai sensi del comma 2, non trovano applicazione per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai punti 5 e 9 della citata tabella A. Tanto premesso risulta chiaro che, dell’agevolazione di cui al punto 9 della citata tabella A continua a essere applicata un’aliquota di accisa pari al 30% di € 617,40 per mille litri. Ne consegue che tali soggetti hanno facoltà di richiedere il rimborso calcolato come differenza tra l’aliquota di accisa vigente al momento dell’acquisto e il 30% di € 617,40 per mille litri.”
Nella risposta si fa riferimento anche ad un informativa diramata in proposito dalla Direzione accise raggiungibile al seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/889314/informativa.43715.22-01-2026.pdf/6232cace-4cdc-5565-15d1-b19fc53f968d?t=1769091286405
I chiarimenti ricevuti sono molto utili per alcune tipologie di questioni sollevate dalle diverse interpretazioni che erano circolate nei giorni scorsi. Restano tuttavia alcuni problemi, per particolari mezzi a plurime funzioni,che il Cluster si impegna a portare all’attenzione del medesimo Dirigente, nei prossimi giorni.