Regolamento EUDR: pubblicato il pacchetto di semplificazione

La Commissione ha pubblicato il 4 maggio il pacchetto di semplificazione per l’EUDR. Si veda qui il comunicato stampa della Commissione.

Il pacchetto dà seguito all’impegno assunto nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio nell’ambito della clausola di revisione sulla semplificazione e comprende i seguenti elementi:

I principali elementi emersi dal pacchetto sono i seguenti:

  • Tempistiche confermate: non sono previsti ulteriori rinvii. L’applicazione resta fissata al 30 dicembre 2026 per grandi e medie imprese, e al 30 giugno 2027 per micro e piccole, ad eccezione dei prodotti già inclusi in EUTR – Regolamento (UE) n. 995/2010: ovvero per tutti i soggetti che commercializzano legno e prodotti derivati già disciplinati dall’EUTR, indipendentemente dalla dimensione aziendale (micro, piccole, medie o grandi imprese), l’EUDR si applicherà dal 30 dicembre 2026;

  • Semplificazione a valle: La due diligence è limitata al primo soggetto che immette i prodotti interessati sul mercato UE. Significativa riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori a valle che non devono più presentare dichiarazioni di due diligence;

  • Nuova categoriamicro/piccoli operatori primari (MSPO) di Paesi a basso rischio che immettono merci interessate sul mercato, che essi stessi hanno coltivato, raccolto o prodotto (come agricoltori e proprietari forestali che commercializzano legname di produzione propria) potranno presentare una DDS una tantum e semplificata, utilizzando l’indirizzo postale invece della geolocalizzazione;

  • Revisione dell’ambito di applicazione dei prodotti (Allegato I): Introduzione di esenzioni: rifiuti, prodotti usati/di seconda mano, imballaggi, campioni. I rifiuti di legno sono esclusi quando qualificati come tali ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti. Gli imballaggi monouso utilizzati esclusivamente per sostenere o trasportare un altro prodotto sono esclusi. Aggiunte e rimozioni mirate di prodotti;

  • Reimportazioni ed esportazioni: chiarimenti sulle reimportazioni (come operatori a valle) e sulla gestione dei numeri di riferimento delle dichiarazioni di due diligence (DDS) per le esportazioni;

  • Gestione dettagliata del periodo transitorio: Regole chiare sui prodotti immessi sul mercato prima delle date di applicazione e sul trattamento dei prodotti derivati. I prodotti a valle realizzati con materiali immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore restano esclusi dall’ambito di applicazione;

  • Allineamento con altre normative: Chiarimento che i sistemi di due diligence dell’EUDR possono essere utilizzati per supportare la conformità alla Corporate Sustainability Due Diligence Directive (da luglio 2029) e al Forced Labour Regulation (da dicembre 2027).

(Si ringrazia il Dott. Dario Gammannossi)