Nuova legge regionale lombarda per la gestione forestale attiva e sostenibile
È stata pubblicata sul Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia del 5 ottobre scorso la Legge regionale lombarda n. 24 del 1 ottobre 2026, intitolata ” Iniziative sperimentali per la gestione attiva e sostenibile delle foreste e sei territori agrosilvopastorali” ( in allegato).
Si tratta di un’iniziativa sperimentale di durata decennale dedicata ai territori forestali e agrosilvopastorali considerati ” un territorio di rilevante interesse pubblico” riconoscendo nel contempo la loro gestione ” attiva e sostenibile” come fondamentale per la salvaguardia del patrimonio naturale, per la generazione di benefici collettivi e la mitigazione dei cambiamenti climatici.
Grazie ai suoi 17 articoli,la norma regionale istituisce gli ” ambiti per la gestione forestale del territorio agrosilvopastorale sostenibile ” nei quali la gestione sarà organizzata in forma associata e coordinata, attraverso soggetti gestori unitari ( anche come consorzi forestali e associazioni fondiarie) e sulla base di piani annuali coerenti con i PIF, assimilati dalla legge ai PFIT del Testo unico forestale nazionale. La norma interviene anche in tema di terreni silenti e con forme sostitutive in caso di proprietari noti ma inerti. Sono previsti numerosi Decreti di Giunta regionale per l’attuazione, e sono stanziati, per il biennio 2027/ 2028 600.000 euro l’anno, cui seguirà l’istituzione di un apposito capitolo nel bilancio regionale.
In allegato il testo completo della norma:
Legge regionale 1 ottobre 2026 – n. 24
Iniziative sperimentali per la gestione attiva e sostenibile delle foreste e dei territori agro-silvo-pastorali
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
(Principi)
- La Regione riconosce la gestione attiva e sostenibile delle foreste e dei territori agro-silvo-pastorali quale forma di governo del territorio di rilevante interesse pubblico primario, fondamentale per la salvaguardia del patrimonio naturale, per la generazione di benefici collettivi e per la mitigazione dei cambiamenti climatici. In particolare, tale gestione concorre:
a) alla tutela e alla valorizzazione dei servizi ecosistemici;
b) al mantenimento della biodiversità;
c) alla regolazione delle risorse idriche, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla gestione del rischio incendio;
d) alla sostenibilità delle filiere forestali e alla creazione di valore aggiunto per i prodotti derivati;
e) alla promozione dello sviluppo economico e occupazionale, con priorità per le aree interne lombarde.
- Le disposizioni della presente legge costituiscono, fino al 31 dicembre 2036 e negli ambiti individuati ai sensi della presente legge, disciplina sperimentale.
- La gestione attiva e sostenibile si attua mediante specifici strumenti di pianificazione e programmazione. Nelle aree interessate da fenomeni di dissesto, a rischio incendio, ad elevato valore ecologico o destinate allo stoccaggio del carbonio, tali strumenti possono limitare gli interventi selvicolturali al fine di favorire la libera evoluzione naturale, subordinando eventuali azioni di gestione a una specifica valutazione di impatto.
- La Regione individua nella mancata gestione e nell’abbandono delle superfici agro-silvo-pastorali i fattori scatenanti di gravi rischi naturali per le popolazioni, tra cui il dissesto idrogeologico e gli incendi, nonché cause dirette di perdita di biodiversità, deterioramento della qualità delle acque e accumulo incontrollato di biomassa.
- Per contrastare il degrado ecologico e la perdita del mosaico paesaggistico, la Regione promuove il superamento della frammentazione fondiaria e gestionale. A tal fine, riconosce nella pianificazione forestale lo strumento di coordinamento indispensabile per operare su scala adeguata e per garantire la sostenibilità economica delle utilizzazioni.
- La Regione riconosce che una gestione diffusa e adeguata del patrimonio boschivo costituisce una condizione essenziale per la sicurezza pubblica e per la produzione di servizi ecosistemici. Tali benefici si estendono all’intera collettività e al territorio di area vasta, trascendendo i confini delle singole proprietà catastali.
- La Regione valorizza le filiere forestali e favorisce la messa in rete degli operatori quale strumento strategico per creare nuovo valore aggiunto. Promuove, in particolare, filiere produttive ed energetiche capaci di approvvigionarsi di materia prima su scala locale o regionale, nel rigoroso rispetto di standard di qualità e tracciabilità.
- L’uso sostenibile della risorsa legnosa costituisce un contributo attivo al contrasto ai cambiamenti climatici. La Regione sostiene la produzione di prodotti legnosi durevoli per lo stoccaggio del carbonio, promuove il principio dell’uso a cascata nelle filiere da biomassa e incentiva il riuso, il riciclo e la rigenerazione del legno, nei limiti di un uso climaticamente vantaggioso rispetto ad alternative rinnovabili, considerando l’intero ciclo di vita del carbonio forestale.
Art. 2
(Finalità)
- La Regione promuove la gestione attiva del patrimonio forestale e dei territori agro-silvo-pastorali, al fine di:
a) tutelare l’ambiente, la biodiversità e il paesaggio, valorizzando la multifunzionalità e i servizi ecosistemici;
b) prevenire e mitigare i rischi naturali, con particolare riferimento agli incendi boschivi, al dissesto idrogeologico e al degrado ambientale;
c) contrastare l’abbandono dei terreni, favorendo il superamento della frammentazione fondiaria attraverso la pianificazione integrata e la gestione associata;
d) diffondere l’adozione di pratiche selvicolturali certificate e tracciabili.
- La Regione sostiene lo sviluppo integrato delle filiere boscolegno-energia, riconoscendone il ruolo strategico per la coesione territoriale e la transizione ecologica, allo scopo di:
a) incrementare la competitività e l’innovazione, anche tecnologica e di processo, delle imprese di settore, favorendo l’aggregazione, le reti e il ricambio generazionale;
b) garantire la mobilitazione della risorsa legnosa locale e la tracciabilità dei prodotti, anche attraverso apposite certificazioni e strumenti digitali, promuovendo l’impiego del legno nell’edilizia, nell’artigianato e nelle filiere della bioeconomia;
c) attuare il principio dell’uso a cascata del legno e lo sviluppo di sistemi locali di economia circolare, ottimizzando il riuso dei sottoprodotti e dei residui;
d) incentivare la produzione efficiente di energia termica ed elettrica da biomassa a filiera corta, per contribuire alla decarbonizzazione del sistema produttivo e al contrasto della povertà energetica, nel rispetto delle normative sulla qualità dell’aria, perseguendo gli obiettivi europei e nazionali di neutralità climatica;
e) creare occupazione qualificata, promuovere la formazione professionale e tutelare i saperi tradizionali, con priorità per lo sviluppo socioeconomico delle aree interne;
f) favorire la fruizione turistica, ricreativa e sportiva del paesaggio forestale.
- Le finalità di cui ai commi 1 e 2 sono perseguite mediante la pianificazione forestale, la programmazione territoriale ed energetica, nonché attraverso l’erogazione di incentivi economici. Tali politiche sono attuate secondo criteri di trasparenza, misurabilità dei risultati e maggiore efficacia climatica ed occupazionale, anche in collaborazione e coordinamento con enti locali, ERSAF, camere di commercio, consorzi forestali, imprese delle filiere forestali, università e centri di ricerca.
Art. 3
(Servizi ecosistemici delle foreste)
- Ai fini della presente legge, per servizi ecosistemici si intendono le molteplici funzioni e i benefici, diretti e indiretti, forniti dagli ecosistemi agro-silvo-pastorali. La Regione li riconosce e li tutela quale patrimonio collettivo di rilevante interesse ambientale, sociale ed economico.
- I servizi ecosistemici sono classificati nelle seguenti macrocategorie:
a) servizi di regolazione, tra cui:
- la regolazione climatica e il sequestro di carbonio;
- la regolazione del ciclo idrologico e la tutela della qualità delle acque;
- la protezione del suolo e la riduzione del rischio idrogeologico, di erosione e di dissesto;
- la mitigazione degli effetti inquinanti atmosferici e la purificazione dell’aria;
b) servizi di supporto alla vita, tra cui:
- la conservazione della biodiversità animale e vegetale;
- il mantenimento della fertilità del suolo e dei cicli ecologici naturali;
c) servizi di approvvigionamento, tra cui:
- la produzione di legname e di prodotti forestali non legnosi, quali funghi, frutti di bosco, piante officinali e foraggi;
- il sostegno alle pratiche tradizionali agro-silvo-pastorali e di silvo-pascolo;
d) servizi culturali e ricreativi, tra cui:
- la fruizione turistica, ricreativa e sportiva per il benessere psico-fisico;
- l’educazione ambientale e didattico-formativa;
- la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio culturale e delle tradizioni locali.
- Per garantire la salvaguardia dei servizi ecosistemici, la Regione favorisce:
a) la gestione attiva dei boschi e delle superfici agro-silvopastorali, nel rispetto della loro multifunzionalità;
b) l’adozione di sistemi di certificazione ambientale e forestale;
c) il monitoraggio e la valutazione scientifica periodica dello stato degli ecosistemi.
- La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità attuative del presente articolo, garantendo il preventivo coinvolgimento degli enti locali, delle associazioni di categoria, delle comunità forestali e degli organismi scientifici competenti.
- La Regione promuove inoltre la remunerazione dei servizi ecosistemici ai sensi dell’articolo 13.
Art. 4
(Definizioni)
- Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) autorità forestale o ente forestale: gli enti territoriali che svolgono le funzioni amministrative in materia forestale, individuati dall’articolo 41 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
b) bosco: le superfici coperte da vegetazione forestale e le aree assimilate come definite dall’articolo 42 della l.r. 31/2008;
c) gestione forestale attiva o sostenibile: l’esecuzione delle attività individuate dall’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), corrispondenti alle attività selvicolturali individuate dall’articolo 50, comma 1, della l.r. 31/2008;
d) piani di indirizzo forestale (PIF): gli strumenti di pianificazione forestale e territoriale di cui all’articolo 47 della l.r. 31/2008, equivalenti ai piani forestali di indirizzo territoriale individuati all’articolo 6, comma 5, del d.lgs. 34/2018;
e) polverizzazione fondiaria: la presenza di lotti di terreno che, per la loro esigua dimensione, inferiore a 5.000 metri quadrati per i terreni boscati e a 10.000 metri quadrati per i terreni agro-pastorali, non consentono di esercitare una conveniente coltivazione del fondo; tali terreni sono individuati negli strumenti di pianificazione forestale, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale;
f) terreni abbandonati: i terreni forestali nei quali i boschi gestiti a ceduo hanno superato, senza interventi selvicolturali, il turno massimo previsto dal regolamento approvato ai sensi dell’articolo 50, comma 4, della l.r. 31/2008 o un periodo senza interventi colturali superiore a quarant’anni, nonché i boschi d’alto fusto in cui non siano stati attuati interventi selvicolturali negli ultimi quarant’anni e i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola da almeno tre anni, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti a vincoli di destinazione d’uso; sono in ogni caso esclusi dalla presente definizione i boschi, ancorché privi di intervento, pianificati con piano di assestamento forestale ai sensi dell’articolo 47, comma 5, della l.r. 31/2008;
g) terreni silenti: i terreni individuati dall’articolo 3, comma 2, lettera h), del d.lgs. 34/2018.
Art. 5
(Ambiti per la gestione forestale e del territorio agro-silvo-pastorale sostenibile – AGFS)
- Ai fini dell’attuazione delle finalità di cui all’articolo 2, la Regione, previa consultazione con l’ente forestale territorialmente competente, individua specifici Ambiti per la gestione forestale e del territorio agro-silvo-pastorale sostenibile, di seguito denominati AGFS, in cui avviare apposite sperimentazioni.
- La Giunta regionale determina la perimetrazione degli ambiti sperimentali di cui al comma 1 e i requisiti minimi di cura del territorio e gli interventi di gestione, di cui all’articolo 6, comma 2, mediante apposita modifica ai Piani di indirizzo forestale (PIF). La modifica è approvata previa adozione dell’ente forestale competente.
Art. 6
(Criteri di individuazione, perimetrazione e gestione degli AGFS)
- La perimetrazione degli AGFS, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, avviene nel rispetto dei seguenti criteri minimi:
a) estensione territoriale unitaria non inferiore a 1.000 ettari nelle aree montane e a 200 ettari nelle aree planiziali e collinari, calcolata in base alla continuità funzionale, ecologica e gestionale; i PIF possono derogare a tali limiti dimensionali esclusivamente in funzione delle peculiari caratteristiche morfologiche del territorio o per il rispetto dei confini amministrativi comunali;
b) omogeneità ecologica, pedoclimatica e paesaggistica;
c) presenza di fenomeni di dissesto o di rischio fitosanitario, idrogeologico e di incendio;
d) conservazione della biodiversità;
e) accertata presenza di fenomeni di polverizzazione fondiaria;
f) compresenza di superfici forestali di proprietà pubblica e privata;
g) sostenibilità economico-finanziaria della sperimentazione;
h) prioritaria valutazione delle istanze di candidatura volontaria alla sperimentazione provenienti dal territorio.
- Per ciascun AGFS, i PIF determinano, secondo principi di adeguatezza e ragionevolezza e tenuto conto delle caratteristiche dei fondi interessati e delle concrete soluzioni gestionali realizzabili, i requisiti minimi di cura del territorio e gli interventi di gestione necessari per ridurre i rischi naturali, contrastare il degrado ecologico e tutelare il patrimonio forestale e valorizzare le vocazioni locali.
- Al fine di assicurare gli obiettivi previsti dal comma 2, la gestione dei terreni ricadenti negli AGFS è attuata in forma associata e coordinata dai soggetti titolari di cui all’articolo 7, sulla base dei piani di assestamento forestale o di strumenti equivalenti, mediante una programmazione annuale degli interventi.
- Gli enti forestali territorialmente competenti, nell’ambito delle funzioni loro attribuite dalla l.r. 31/2008, assicurano un sistema di monitoraggio degli AGFS, definito sulla base di specifici indirizzi regionali. Tale sistema adotta indicatori di valutazione concernenti, tra l’altro, la conservazione della biodiversità, il bilancio del carbonio e lo stato fitosanitario, al fine di calibrare e determinare l’intensità e la tipologia degli interventi di gestione ammissibili.
- La Giunta, con proprio atto, può integrare i criteri di cui al comma 1.
Art. 7
(Soggetti titolari e obblighi di gestione)
- Ai fini della presente legge, per soggetti titolari si intendono i proprietari e i soggetti titolari di diritti reali o personali di godimento sui terreni agro-silvo-pastorali.
- Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del d.lgs. 34/2018, i soggetti titolari provvedono, in forma coordinata e in accordo con l’autorità forestale competente, alla realizzazione degli interventi di gestione forestale necessari alla prevenzione dei rischi, al ripristino e per la gestione attiva e sostenibile dei propri terreni. L’accordo si intende acquisito con l’approvazione dei piani di assestamento forestale, dei piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti.
- All’interno degli AGFS di cui all’articolo 6, i soggetti titolari garantiscono i requisiti minimi di cura del territorio e attuano gli interventi di gestione necessari secondo quanto individuato dai piani di indirizzo forestale, coordinando le attività tramite appositi piani di assestamento forestale e attraverso la programmazione degli interventi. Ai soggetti titolari competono altresì gli interventi volti al ripristino delle condizioni di sicurezza in caso di rischio per l’incolumità pubblica e di instabilità ecologica dei boschi.
- Resta in ogni caso salva la facoltà dei soggetti titolari di affidare al soggetto gestore di cui all’articolo 9 la gestione produttiva e l’utilizzazione economica delle risorse silvo-pastorali dei propri terreni.
Art. 8
(Assemblea dei soggetti titolari)
- I soggetti titolari dei terreni ricadenti nel medesimo AGFS possono riunirsi in assemblea. L’assemblea, con proprio atto, provvede a:
a) definire le norme relative al proprio funzionamento;
b) individuare il soggetto gestore di cui all’articolo 9;
c) stabilire i criteri e le modalità per la ripartizione degli eventuali benefici economici, in forma monetaria o in natura, derivanti dalla gestione dei terreni. Tale riparto avviene in misura proporzionale alle superfici conferite, alla loro qualità e alla durata del conferimento, differenziando i benefici derivanti dagli interventi minimi di gestione da quelli derivanti da ulteriori attività di utilizzo economico.
- L’assemblea dei soggetti titolari esercita altresì le seguenti funzioni:
a) adotta i piani di assestamento forestale, o gli strumenti di pianificazione equivalenti, da sottoporre all’approvazione dell’autorità forestale competente;
b) approva il programma annuale di gestione forestale predisposto dal soggetto gestore;
c) approva il bilancio consuntivo annuale presentato dal soggetto gestore.
Art. 9
(Soggetto gestore)
- Al fine di assicurare la gestione in forma associata e coordinata degli AGFS, i soggetti titolari di cui all’articolo 7 individuano un soggetto gestore unitario, anche costituendosi in forma di consorzio forestale, associazione fondiaria o in altra forma societaria o associativa. L’affidamento della gestione di terreni di proprietà pubblica avviene nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica. Un medesimo soggetto gestore può essere incaricato della gestione di più AGFS.
- Il soggetto gestore agisce su mandato dei soggetti titolari e opera previa iscrizione in un apposito elenco istituito dalla Giunta regionale, la quale ne definisce i requisiti di competenza tecnica, capacità organizzativa e affidabilità economico-finanziaria. L’incarico ha una durata non inferiore a cinque anni ed è revocabile in caso di inadempienza alle specifiche obbligazioni dedotte nel mandato di gestione.
- Il soggetto gestore esercita le seguenti funzioni:
a) elaborazione e aggiornamento dei piani di assestamento forestale, o degli strumenti di pianificazione equivalenti, afferenti all’AGFS, da sottoporre all’adozione dell’assemblea dei soggetti titolari;
b) predisposizione e attuazione del programma annuale di gestione forestale;
c) esecuzione degli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione, provvedendo all’affidamento dei lavori a imprese qualificate e garantendone il controllo tecnico e la conformità normativa;
d) presidio e manutenzione del patrimonio conferito, ivi comprese la viabilità agro-silvo-pastorale se delegato dal soggetto gestore della viabilità o individuato come tale, le infrastrutture forestali e gli interventi forestali di prevenzione dei rischi naturali;
e) gestione amministrativa e contabile, comprensiva della predisposizione dei bilanci, della rendicontazione annuale e della ripartizione dei costi e degli eventuali benefici economici o in natura tra i soggetti titolari, in misura proporzionale alle superfici conferite e nel rispetto delle determinazioni dell’assemblea;
f) rappresentanza esterna unitaria dei soggetti titolari.
- Salvo diversa determinazione dei soggetti titolari, restano esclusi dalla pianificazione di assestamento affidata al soggetto gestore, limitatamente agli aspetti di utilizzazione economica, i terreni già dotati di un piano di assestamento forestale in corso di validità o scaduto da non oltre dieci anni.
- Le modalità di nomina, revoca, durata, determinazione del compenso e contribuzione per la copertura dei costi di funzionamento sono disciplinate nello statuto del soggetto gestore o nel relativo atto di incarico.
- La Regione può prevedere forme di sostegno economico a favore del soggetto gestore qualora i costi di gestione risultino superiori alle entrate e, per un periodo massimo di cinque anni, la copertura delle spese per l’avvio della gestione dell’AGFS.
Art. 10
(Gestione dei terreni silenti)
- I terreni silenti, accertati dall’autorità forestale o dalle altre pubbliche amministrazioni competenti in materia forestale, sono assegnati in gestione all’autorità forestale territorialmente competente, la quale esercita le funzioni dei soggetti titolari di cui all’articolo 7.
- L’autorità forestale territorialmente competente può affidare la gestione dei terreni silenti ad altri soggetti di diritto pubblico o a soggetti privati. L’affidamento a soggetti privati avviene nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.
- Gli atti di affidamento prevedono clausole di restituzione dei terreni ai legittimi proprietari, qualora venga meno la condizione di terreno silente.
- In attuazione dell’articolo 30 della legge 12 settembre 2025, n. 131 (Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane), presso la Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di foreste è istituito il registro regionale dei terreni silenti.
Art. 11
(Superamento dell’inerzia e intervento sussidiario)
- La Giunta regionale pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione gli atti di individuazione degli AGFS. Le medesime informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione.
- Trascorsi diciotto mesi dalla pubblicazione di cui al comma 1, qualora i soggetti titolari non provvedano all’individuazione del soggetto gestore o all’esecuzione degli interventi previsti, ovvero non vi provvedano nel termine di sei mesi dal verificarsi dei casi di revoca, decadenza, recesso o scioglimento del soggetto gestore preesistente, l’autorità forestale competente, previa comunicazione ai soggetti interessati e concessione di un termine non inferiore a novanta giorni per la presentazione di un programma di gestione o per l’individuazione di un soggetto gestore, interviene in via sussidiaria per garantire l’esecuzione degli interventi minimi di gestione stabiliti dai PIF ed esercita il diritto di rivalsa verso il soggetto inadempiente.
- Per l’esercizio dell’intervento sussidiario di cui al comma 2, l’autorità forestale può delegare altre pubbliche amministrazioni o avvalersi di soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, garantendo la gestione in forma associata e coordinata degli AGFS.
- L’intervento sussidiario dell’autorità forestale è limitato alla garanzia degli interventi minimi. Resta in ogni caso salva la facoltà dei soggetti titolari di affidare la gestione produttiva e l’utilizzazione economica delle risorse silvo-pastorali dei propri terreni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7, comma 4.
Art. 12
(Programma annuale di gestione forestale)
- Il soggetto gestore di cui all’articolo 9 predispone annualmente e attua il programma annuale di gestione forestale. Il programma definisce:
a) la localizzazione, la tipologia e l’intensità degli interventi selvicolturali e di gestione;
b) le modalità di realizzazione e di affidamento dei lavori alle imprese qualificate;
c) la programmazione degli interventi di modesta entità destinati all’autoconsumo familiare, entro il limite massimo di cento quintali di legna all’anno per nucleo familiare.
- Il programma operativo di gestione forestale è redatto in coerenza con i Piani di assestamento forestale (PAF) vigenti e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai PIF, garantendo la gestione attiva e coordinata dell’AGFS.
- Il programma è trasmesso all’ente forestale territorialmente competente e pubblicato da questo sul suo sito istituzionale.
Art. 13
(Sostegno alla gestione attiva e pagamenti per i servizi ecosistemici)
- Al fine di sostenere la gestione forestale attiva e riconoscere gli effetti positivi prodotti a beneficio della collettività, la Regione promuove l’adozione di meccanismi di remunerazione e di Pagamento per i servizi ecosistemici (PES) di cui all’articolo 3, potendo remunerare direttamente servizi in fallimento di mercato o non pienamente sostenibili dal punto di vista economico.
- All’interno degli AGFS di cui all’articolo 6, le risorse derivanti dal riconoscimento dei servizi ecosistemici sono ripartite tra i soggetti titolari in proporzione all’effettivo conferimento dei terreni e al loro oggettivo concorso alla generazione dei medesimi servizi.
- La Regione prevede forme di premialità nell’erogazione dei pagamenti per i servizi ecosistemici a favore dei soggetti titolari che, oltre all’esecuzione degli interventi minimi, affidano al soggetto gestore unitario la gestione produttiva e l’utilizzazione economica delle risorse silvo-pastorali, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7, comma 4.
- La Regione sostiene le iniziative, incluse quelle in partenariato pubblico-privato, volte alla creazione di mercati per i servizi ecosistemici. Resta in ogni caso salva la libera iniziativa privata nella conclusione di accordi volontari volti alla remunerazione dei medesimi servizi.
- La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri, i parametri di valutazione e le modalità operative per l’erogazione delle remunerazioni di cui al presente articolo.
Art. 14
(Copertura dei costi di funzionamento del soggetto gestore)
- Per la garanzia e l’esecuzione degli interventi minimi di cura del territorio, i soggetti titolari concorrono alla copertura dei costi di funzionamento del soggetto gestore di cui all’articolo 9 mediante la corresponsione di un contributo annuo.
- Qualora i soggetti titolari affidino al soggetto gestore anche la gestione produttiva e l’utilizzazione economica dei terreni ai sensi dell’articolo 7, comma 4, il contributo di funzionamento e la ripartizione dei relativi costi effettivi sono determinati dall’assemblea dei soggetti titolari, ovvero disciplinati nel relativo atto di incarico.
Art. 15
(Viabilità agro-silvo-pastorale negli AGFS)
- Esclusivamente all’interno degli AGFS di cui all’articolo 5, nella viabilità agro-silvo-pastorale è autorizzato il passaggio a imprese agricole o boschive per lo svolgimento di attività agricole e selvicolturali. Le autorizzazioni al passaggio possono prevedere l’obbligo di realizzare opere compensative e di pulizia e manutenzione del percorso, previo congruo deposito cauzionale o congrue garanzie fideiussorie bancarie o assicurative da prestare agli enti proprietari preventivamente al rilascio dell’autorizzazione, al fine di garantire la copertura dei costi necessari per l’eventuale esecuzione delle opere di conservazione o di rimessa in pristino dello stato dei percorsi utilizzati per lo svolgimento delle attività selvicolturali autorizzate. In alternativa, gli enti gestori possono richiedere ai medesimi soggetti la corresponsione di un contributo di manutenzione. Opere, garanzie e contributi richiesti devono essere proporzionati, non vessatori e commisurati alla tipologia e all’entità degli interventi programmati, nonché alle condizioni della viabilità interessata.
- Le imprese garantiscono che la percorrenza della viabilità sia effettuata con mezzi adeguati alle caratteristiche strutturali e in base alla categoria della viabilità stessa.
- I comuni e gli enti interessati adeguano i rispettivi regolamenti di transito alle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 16
(Norma finanziaria)
- Alle spese correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, quantificate in euro 100.000,00 per ciascun anno del biennio 2027-2028, si provvede con l’incremento di euro 100.000,00 per ciascun anno del biennio 2027-2028 delle risorse allocate alla missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma 1 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» – Titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente riduzione della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 3 «Altri fondi» – Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
- Alle spese correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 9 di parte corrente ed alle spese sussidiarie derivanti dall’applicazione dell’articolo 11, quantificate in euro 150.000,00 per ciascun anno del biennio 2027-2028, si provvede con l’incremento di euro 150.000,00 per ciascun anno del biennio 2027-2028 delle risorse allocate alla missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma 1 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» – Titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente riduzione della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 3 «Altri fondi» – Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
- Alle spese in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 9 di investimento quantificate in euro 250.000,00 per ciascun anno del biennio 2027-2028, si provvede con l’incremento di euro 250.000,00 per ciascun anno del biennio 2027-2028 delle risorse allocate alla missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» – Titolo 2 «Spese in conto capitale» e corrispondente riduzione della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» – Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
- Alle spese correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 13, quantificate in euro 100.000,00 per ciascun anno del biennio 2027-2028, si provvede con l’incremento di euro 100.000,00 per ciascun anno del biennio 2027-2028 delle risorse allocate alla missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» – Titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente riduzione della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» – Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
- Per gli esercizi successivi al 2028 all’autorizzazione delle spese di cui ai commi precedenti, si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
- All’attuazione della presente legge concorrono le risorse provenienti dai soggetti privati ai sensi dell’articolo 14, nonché le risorse vincolate provenienti dallo Stato, dall’Unione europea e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per le medesime finalità.
- Per gli interventi disciplinati dalla presente legge si applica, ove necessario, quanto previsto dall’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea).
Art. 17
(Clausola valutativa)
- Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti dai vari progetti sperimentali attuati sul territorio. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, ogni due anni dalla entrata in vigore della legge, una relazione che informa sugli interventi compiuti e le risorse impiegate per realizzarli, con particolare riguardo a:
a) le iniziative attuate per l’avvio e l’implementazione delle attività sperimentali;
b) le forme di collaborazione attivate con soggetti pubblici e privati e i risultati raggiunti;
c) l’analisi delle criticità attuative riscontrate e le eventuali soluzioni adottate;
d) le iniziative formative e di comunicazione realizzate per coinvolgere i territori nelle sperimentazioni di cui alla presente legge.
- Sei mesi prima del termine del periodo di sperimentazione, la Giunta regionale approva la relazione conclusiva sugli esiti della sperimentazione stessa e la trasmette al Consiglio regionale al fine di valutare eventuali modifiche alla presente legge, la proroga della sperimentazione ovvero l’estensione delle sue disposizioni a tutto il territorio interessato.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.
Milano, 1 ottobre 2026
Attilio Fontana
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XII/1807 del 22 settembre 2026